Operai in divisa che preparano scatole, assi e una cassa di piastrelle vicino a un rimorchio aperto nel cortile di una casa
Illustrazione editoriale TrovaPro: due operai in divisa blu navy con guanti e calzature antinfortunistiche preparano scatole, assi e una cassa di piastrelle vicino a un piccolo rimorchio aperto, davanti a una casa moderna; la proprietaria osserva a distanza di sicurezza dal portico.

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Dall'16/09/2026 finisce il doppio binario introdotto dalla legge di conversione del Milleproroghe: per i rifiuti che richiedono il formulario digitale, il cosiddetto xFIR, non è più possibile scegliere tra il modello cartaceo e quello elettronico. Lo conferma il RENTRI, il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica: sul portale ufficiale è indicato che le sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione dei dati si applicano dal 15 settembre 2026. La scadenza riguarda soprattutto imprese, artigiani e trasportatori, ma interessa da vicino anche chi fa lavori in casa: i materiali di risulta di un cantiere, di una ristrutturazione o di uno sgombero viaggiano accompagnati dal formulario dei rifiuti, e le nuove regole cambiano il modo in cui quel documento viene emesso e gestito. Ecco cosa cambia davvero, chi è obbligato al digitale e cosa resta possibile in formato cartaceo.

Cosa cambia dal 16 settembre 2026

La proroga prevista dalla legge 26/2026, che ha convertito il decreto Milleproroghe, consentiva fino al 15 settembre 2026 di utilizzare il formulario cartaceo in alternativa a quello digitale nei casi in cui la disciplina prevede il formato elettronico. Il formulario di identificazione del rifiuto è il documento che accompagna i materiali durante il trasporto, e la sua versione digitale era stata introdotta dal decreto ministeriale 59/2023: il periodo transitorio serviva a dare tempo a imprese, software e filiera per adeguarsi. Dal 16 settembre il doppio binario non esiste più: dove è previsto l'xFIR, il formulario si genera dal sistema, si firma elettronicamente e i dati vengono trasmessi al RENTRI nei tempi previsti. Attenzione a un dettaglio pratico: la stampa di un formulario digitale non lo trasforma in un formulario cartaceo e non sostituisce la gestione elettronica. Inoltre la modalità adottata o imposta al produttore vincola l'intera filiera: se il formulario parte in digitale, trasportatore e destinatario devono gestirlo in digitale.

  • Rifiuti pericolosi: per i produttori iscritti al RENTRI il formulario digitale è l'unica modalità ammessa dal 16 settembre 2026.
  • Rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali: il formulario digitale è obbligatorio quando il produttore supera i dieci dipendenti.
  • Rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione: restano esclusi dall'obbligo generalizzato e continuano a poter viaggiare con il formulario cartaceo.
  • Sanzioni: dal 15 settembre 2026 la mancata o incompleta trasmissione dei dati è punita da 500 a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi e da 1.000 a 3.000 euro per quelli pericolosi.
  • Filiera: la modalità scelta o imposta al produttore vincola trasportatore e destinatario, che devono seguire la stessa modalità.
  • Registro: per i soggetti iscritti al RENTRI il registro cronologico di carico e scarico è gestito in formato digitale.

Perché riguarda anche chi fa lavori in casa

Quando si ristruttura un bagno, si rifà un pavimento o si smontano vecchi serramenti, i lavori producono materiali che non seguono il percorso dei rifiuti domestici: calcinacci, piastrelle, legno, imballaggi. Chi esegue i lavori deve gestirli come rifiuti speciali, affidandoli a trasportatori e impianti autorizzati, e il formulario accompagna ogni trasporto. Per chi commissiona i lavori la conseguenza pratica è semplice: conviene chiedere in anticipo come verrà gestito lo smaltimento, farlo indicare nel preventivo e conservare la documentazione dell'intervento. Le nuove regole rendono la tracciabilità più stringente per le imprese, e gli smaltimenti fuori dalle regole espongono a sanzioni e alimentano gli abbandoni illegali di materiali, un fenomeno che danneggia l'ambiente e chi lavora correttamente. Chiedere i documenti non è burocrazia: è la prova che i materiali sono arrivati in un impianto autorizzato.

Operatore guantato che separa cartone e legno in due casse aperte dentro un garage luminoso Illustrazione editoriale TrovaPro: un operatore con guanti e calzature antinfortunistiche ordina cartone piatto e piccoli pezzi di legno in due casse aperte, in un garage pulito con scaffali, coperte protettive e una pianta; su una cassa è appoggiata una cartelletta con grafici astratti non testuali.

Sgomberi e cantine: cosa sapere

Anche gli sgomberi di cantine e garage rientrano in questo discorso. Quando si svuota un locale e si affida l'attività a un'impresa, i materiali raccolti diventano rifiuti che devono seguire una filiera regolare: l'Albo nazionale gestori ambientali chiarisce infatti che l'attività di sgombero di cantine e garage richiede l'iscrizione in una delle categorie previste dall'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 152/2006. L'impresa di sgombero non viene considerata produttore iniziale dei rifiuti e non può utilizzare la categoria riservata a chi trasporta i propri materiali. In pratica: chiedi all'impresa la categoria di iscrizione e diffida di chi minimizza la questione. Un lavoro fatto bene comprende anche il destino dei materiali: prima di iniziare conviene pianificare cosa conservare, cosa donare e cosa smaltire. Nella guida su sgombero cantina trovi come si organizza il lavoro e cosa aspettarti.

Cosa cambia per imprese e professionisti

Per imprese, artigiani e trasportatori il primo passo è capire in quale regime si rientra: conta il tipo di rifiuto, l'attività che lo genera e la dimensione dell'organizzazione. I produttori iscritti al RENTRI che producono rifiuti pericolosi devono usare il formulario digitale; per i rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali l'obbligo riguarda i produttori che superano i dieci dipendenti. Le imprese edili che producono esclusivamente rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione restano fuori dall'obbligo di iscrizione al RENTRI e per loro il formulario cartaceo resta l'opzione ordinaria. Chi è tenuto agli adempimenti deve curare registri digitali, formulari e trasmissione dei dati nei tempi previsti. Le sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione sono applicabili dal 15 settembre 2026: da 500 a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi e da 1.000 a 3.000 euro per quelli pericolosi, salvo gli errori materiali e le violazioni formali che non incidono sulla tracciabilità.

Come comportarsi prima di affidare un lavoro

Come comportarsi prima di affidare un lavoro

  1. Chiedi se lo smaltimento è inclusoFai indicare nel preventivo chi porta via i materiali di risulta e con quali costi: la voce dello smaltimento va separata dalle lavorazioni e dalle forniture, così puoi confrontarla tra i diversi preventivi.
  2. Verifica chi trasporta i rifiutiFatti spiegare se i rifiuti saranno trasportati da un soggetto autorizzato e con quale documentazione accompagnano il trasporto. Per gli sgomberi, l'impresa deve essere iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria adatta ai materiali gestiti.
  3. Conserva le carte dell'interventoPreventivi, foto dei materiali e documenti di trasporto aiutano a ricostruire come è stato gestito il lavoro se in futuro servisse una verifica, una contestazione o una detrazione fiscale.
  4. Per il fai-da-te, informati primaSe i piccoli lavori li fai da te, i materiali domestici seguono le regole del tuo Comune: verifica in anticipo cosa è ammesso al centro di raccolta e in quali quantità, prima di caricare l'auto.
  • Il preventivo indica separatamente il costo dello smaltimento dei materiali di risulta.
  • Hai chiesto chi trasporta i rifiuti e a quale impianto autorizzato vengono portati.
  • La documentazione dell'intervento, compresi i formulari quando dovuti, è raccolta in un unico posto.
  • Per uno sgombero, l'impresa incaricata è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali.
  • Per i piccoli lavori fai-da-te hai verificato le modalità di conferimento del tuo Comune o del centro di raccolta.

Prima di firmare, conviene leggere il preventivo voce per voce: confrontare i preventivi per i lavori in casa guardando anche ciò che non c'è, come lo smaltimento o il trasporto dei materiali, aiuta a evitare costi che emergono a lavoro iniziato. E scegliere professionisti in regola è il modo più sicuro per gestire un intervento senza sorprese. Per tenere insieme preventivi, documenti e ricevute dei lavori, comprese le carte dello smaltimento, può essere utile un organizer per preventivi e documentiLink affiliato Link affiliato, così quando serve verificare qualcosa non si deve cercare tra scatole e cassetti. Se devi programmare una ristrutturazione, una riparazione o uno sgombero, su TrovaPro puoi descrivere il lavoro e ricevere proposte da professionisti della tua zona, con preventivi scritti da confrontare: il confronto è gratuito e la scelta resta tua.

Verifica editoriale

Fonti verificate

  1. Il FIR in formato cartaceo: utilizzo alternativo al FIR in formato digitale fino al 15 settembre 2026 Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - RENTRI

    Il portale ufficiale RENTRI conferma che fino al 15 settembre 2026 il formulario dei rifiuti poteva essere emesso in formato cartaceo in alternativa al digitale, e che le sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione dei dati si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026.

  2. Chiarimento sull'attività di sgombero cantine Albo Nazionale Gestori Ambientali

    L'Albo chiarisce che l'attività di sgombero di cantine e garage richiede l'iscrizione nelle categorie previste dall'articolo 212, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, perché l'impresa di sgombero non può essere considerata produttore iniziale dei rifiuti.

Domande frequenti

Risposte rapide alle domande più comuni.

Cosa cambia dal 16 settembre 2026 per il formulario dei rifiuti?

Finisce la proroga che consentiva di utilizzare ancora il modello cartaceo in alternativa a quello digitale nei casi in cui è previsto il formulario elettronico. Per i soggetti tenuti al cosiddetto xFIR il formulario digitale diventa l'unica modalità ammessa, con l'obbligo di trasmettere i dati al RENTRI nei tempi previsti. Per le categorie a cui è ancora consentito il formulario cartaceo, invece, nulla cambia.

Chi è obbligato a usare il formulario digitale?

Dipende dal tipo di rifiuto, dall'attività che lo genera e dalla dimensione dell'organizzazione. I produttori iscritti al RENTRI che producono rifiuti pericolosi devono usare il formulario digitale; per i rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali l'obbligo riguarda i produttori con più di dieci dipendenti. I rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione restano esclusi dall'obbligo generalizzato.

Il formulario cartaceo è stato abolito?

No. Il formulario cartaceo resta in vigore per le categorie e le tipologie di rifiuto per cui la disciplina lo consente, per esempio i rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione. Ciò che termina dal 16 settembre 2026 è la possibilità di scegliere liberamente il modello cartaceo nei casi in cui è già previsto il formulario digitale.

Da quando si applicano le sanzioni per la trasmissione dei dati?

Le sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari si applicano dal 15 settembre 2026: da 500 a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi e da 1.000 a 3.000 euro per quelli pericolosi. Restano esclusi gli errori materiali e le violazioni meramente formali che non incidono sulla tracciabilità.

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