Tecnico che controlla un contabilizzatore di calore montato su un termosifone in un soggiorno luminoso
Illustrazione editoriale TrovaPro in stile flat-vector con i colori del brand: un tecnico in divisa blu navy controlla il contabilizzatore di calore installato su un termosifone bianco in un soggiorno luminoso, mentre la proprietaria osserva a distanza di sicurezza. Nessun testo, logo o watermark.

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Il conto alla rovescia per la telelettura dei contabilizzatori di calore è entrato nell'ultimo trimestre: dal 1° gennaio 2027 i dispositivi dei condomini dovranno essere leggibili da remoto, come prevede l'articolo 9, comma 5-bis, del D.Lgs. 102/2014, introdotto dal D.Lgs. 73/2020. Il tema è tornato di attualità il 23/09/2026, quando Money.it ha ricostruito la scadenza ricordando che in molti condomini la lettura dei consumi richiede ancora l'accesso fisico agli appartamenti. La regola arriva dalla direttiva europea sull'efficienza energetica recepita nel 2020, ma solo ora tocca gli impianti più vecchi: entro la scadenza contatori, sotto-contatori e ripartitori montati sui termosifoni devono poter trasmettere i dati a distanza. La prima verifica spetta all'amministratore, che deve capire quali dispositivi ci sono, quando sono stati installati e se vanno adeguati o sostituiti.

Cosa prevede l'obbligo dal 1° gennaio 2027

L'obbligo riguarda i sistemi che misurano e contabilizzano i consumi di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria quando il servizio arriva da un impianto centralizzato o da una rete di teleriscaldamento. Non riguarda, invece, i normali contatori di luce e gas intestati ai singoli appartamenti, che seguono regole diverse. La norma ha previsto due tempi: i contatori di fornitura, i sotto-contatori e i sistemi di contabilizzazione individuale installati dopo il 25 ottobre 2020 devono essere già leggibili da remoto; per tutti quelli precedenti il termine è il 1° gennaio 2027. L'unica strada per non adeguarsi è una relazione di un tecnico abilitato che dimostri l'irrealizzabilità tecnica dell'intervento o costi sproporzionati rispetto ai benefici. Non serve per forza sostituire tutto: in molti casi basta aggiungere moduli radio o una centralina che raccoglie i dati dell'edificio, come spiega la guida di Pianetadesign; molto dipende dal modello installato e dal tipo di impianto.

  • Chi è coinvolto: condomini ed edifici polifunzionali serviti da un impianto centralizzato o da reti di teleriscaldamento.
  • Cosa riguarda: contatori di fornitura, sotto-contatori e sistemi di contabilizzazione individuale del calore, come i ripartitori montati sui termosifoni.
  • La scadenza: 1° gennaio 2027 per i dispositivi installati prima del 25 ottobre 2020; quelli più recenti devono già essere leggibili da remoto.
  • L'esenzione possibile: solo con una relazione tecnica su irrealizzabilità dell'intervento o costi sproporzionati.
  • Le sanzioni: da 500 a 2.500 euro per unità immobiliare non in regola.
  • I vantaggi: dati di consumo almeno mensili, meno letture stimate, conguagli più chiari e nessun accesso agli appartamenti per il tecnico.
Termosifone bianco con dispositivo di contabilizzazione e valvola termostatica e tubi di collegamento visibili, in un soggiorno luminoso Illustrazione editoriale TrovaPro in stile vettoriale con i colori del brand: primo piano di un termosifone bianco con dispositivo di contabilizzazione, valvola termostatica e tubi di collegamento, con borsa attrezzi e panno piegato ai piedi e un soggiorno luminoso sullo sfondo. Nessun testo, logo o watermark.

Cosa deve fare il condominio (e cosa può fare il singolo)

La prima verifica spetta all'amministratore: censire i dispositivi, controllare le date di posa e capire se hanno già la funzione di telelettura. Se l'impianto non è in regola serve una valutazione del manutentore o della ditta che gestisce la contabilizzazione, con uno o più preventivi da presentare in assemblea: tra convocazione, delibera, ordine dei materiali e installazione possono servire diverse settimane. Anche chi vive in condominio può fare la sua parte: chiedere a che punto è la verifica, segnalare apparecchi fermi o danneggiati e arrivare preparato all'assemblea. In casa si può intanto controllare che i termosifoni si scaldino in modo uniforme tra le stanze: per confrontare le superfici può essere utile un termometro a infrarossi per radiatoriLink affiliato, che aiuta a notare squilibri o corpi scaldanti freddi da segnalare al tecnico. La misura domestica però non diagnostica il guasto e non sostituisce la verifica del professionista; per capire come funzionano valvole e ripartitori si può leggere la guida su valvole termostatiche e contabilizzazione.

Sanzioni e vantaggi della lettura da remoto

Trasmettere i consumi da remoto non è una scelta: per chi non si adegua la normativa prevede sanzioni amministrative da 500 a 2.500 euro per unità immobiliare dell'edificio non in regola. Non è solo una questione di obblighi: con la telelettura il condominio raccoglie i dati più in fretta e con meno errori di trascrizione, e le informazioni sui consumi devono essere messe a disposizione degli utenti con frequenza almeno mensile. Per gli abitanti significa meno letture stimate e conguagli più trasparenti; per il condominio, nessun accesso agli appartamenti per il tecnico. Avere i dati mese per mese aiuta anche a correggere in corsa abitudini e dispersioni: se un appartamento consuma molto più degli altri, si può verificare prima che arrivi il conto di fine stagione. Le anomalie vanno però sempre accertate con una verifica tecnica: una lettura strana non equivale automaticamente a un guasto o a una manomissione.

  • Ho chiesto all'amministratore se i dispositivi del mio edificio sono già leggibili da remoto.
  • So quando sono stati installati contatori e ripartitori e se esiste già un piano di adeguamento.
  • Se l'impianto non è in regola, il tema è stato messo all'ordine del giorno di un'assemblea.
  • Ho verificato che i termosifoni scaldino in modo uniforme nelle stanze.
  • Ho segnato la scadenza del 1° gennaio 2027 e i tempi tecnici necessari per l'intervento.

Quando chiamare un professionista

Due situazioni richiedono un tecnico abilitato. La prima riguarda l'adeguamento alla lettura da remoto: installazione o sostituzione di contatori, sotto-contatori e ripartitori e la configurazione del sistema di raccolta dati sono lavori da affidare alla ditta che gestisce la contabilizzazione o al manutentore dell'impianto, che conosce modello e conformità richiesta. La seconda riguarda i guasti: una testina bloccata, un ripartitore che segna sempre zero, un termosifone che resta freddo mentre gli altri scaldano. Se vuoi capire prima cosa osservare, qui trovi la guida su cosa controllare quando un termosifone non scalda. In questi casi non forzare le valvole e non smontare i dispositivi: fotografa quello che vedi, annota cosa succede e quando, e descrivi i dati al professionista. Prima dell'inverno conviene programmare anche la manutenzione ordinaria dell'impianto: in molte zone la stagione termica parte a ottobre e i tempi tra preventivo e installazione non sono brevi; per date e regole di accensione puoi consultare l'articolo sull'accensione del riscaldamento.

Verifica editoriale

Fonti verificate

  1. Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 — articolo 9 (testo vigente) Normattiva

    L'articolo 9, comma 5-bis, del D.Lgs. 102/2014 stabilisce che i contatori di fornitura, i sotto-contatori e i sistemi di contabilizzazione del calore individuali installati dopo il 25 ottobre 2020 siano leggibili da remoto e che entro il 1° gennaio 2027 tutti i predetti sistemi siano dotati dei dispositivi necessari alla lettura a distanza.

  2. Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73 — attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 sull'efficienza energetica Normattiva

    Il D.Lgs. 73/2020, in vigore dal 29 luglio 2020, attua la direttiva (UE) 2018/2002 sull'efficienza energetica e apporta modifiche al D.Lgs. 102/2014, cui si devono gli obblighi sulla lettura da remoto dei sistemi di contabilizzazione.

  3. Guida "Ripartizione delle spese dei consumi di energia termica nei condomini" ENEA

    La guida ENEA, curata dal Dipartimento Unità Efficienza Energetica, spiega che il D.Lgs. 102/2014 impone la ripartizione delle spese di riscaldamento in base ai consumi effettivi di ciascuna unità immobiliare negli edifici con impianto centralizzato o teleriscaldamento.

Domande frequenti

Risposte rapide alle domande più comuni.

Cosa cambia dal 1° gennaio 2027 per il riscaldamento condominiale?

Dal 1° gennaio 2027 i contatori di fornitura, i sotto-contatori e i sistemi di contabilizzazione individuale del calore, come i ripartitori montati sui termosifoni, dovranno essere leggibili da remoto. L'obbligo riguarda i dispositivi installati prima del 25 ottobre 2020: quelli più recenti devono già avere la funzione di lettura a distanza. L'obiettivo è avere dati di consumo più frequenti e precisi senza far entrare i tecnici negli appartamenti.

Quali sanzioni rischia un condominio che non si adegua?

La normativa prevede sanzioni amministrative da 500 a 2.500 euro per unità immobiliare dell'edificio non in regola. L'adeguamento non è facoltativo: l'unica strada per non intervenire è una relazione tecnica che dimostri l'irrealizzabilità dell'intervento o costi sproporzionati rispetto ai benefici. Per questo conviene pianificare subito con l'amministratore, senza aspettare la fine dell'anno.

Cosa deve fare l'amministratore di condominio?

Deve censire i dispositivi installati, verificare quando sono stati posati e se hanno già la telelettura e, se necessario, chiedere una valutazione al manutentore o alla ditta di contabilizzazione, con uno o più preventivi da portare in assemblea. Tra convocazione dell'assemblea, delibera, ordine dei materiali e installazione possono servire diverse settimane: per questo la verifica va fatta ora, prima della stagione termica.

Chi ha ripartitori vecchi deve cambiare tutto l'impianto?

Non necessariamente: in molti casi i dispositivi esistenti possono diventare compatibili con la lettura da remoto aggiungendo moduli radio o una centralina che raccoglie i dati dell'edificio. Con gli apparecchi di vecchia generazione, invece, la strada obbligata è la sostituzione. La valutazione dipende dal modello installato e dalla struttura dello stabile e va fatta da un tecnico: non decidere in autonomia e non intervenire sui dispositivi.

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