Consulente energetico illustra a una proprietaria i documenti di un intervento agevolato
Illustrazione editoriale con una proprietaria e un consulente energetico seduti al tavolo che esaminano insieme la documentazione di un intervento di efficienza energetica, con planimetrie stilizzate e un termosifone sullo sfondo.

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Il correttivo conto termico ha ricevuto il via libera della Conferenza Unificata il 22/10/2026: l'intesa sullo schema di decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che modifica e integra il decreto del 7 agosto 2025 è stata sancita nella seduta convocata alle ore 12. Il provvedimento non introduce un nuovo incentivo, ma ritocca il meccanismo del Conto Termico 3.0: la gestione dei 900 milioni di euro disponibili ogni anno, le condizioni di accesso, il trattamento degli edifici dei piccoli Comuni, la documentazione energetica richiesta e i controlli sui contributi già erogati. Per chi sta programmando la sostituzione di una caldaia, l'installazione di una pompa di calore, un cappotto o una stufa a pellet, la novità più importante è una sola: le modifiche non sono ancora in vigore. Il decreto deve completare l'iter e le nuove regole si applicheranno soltanto con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Cosa prevede il correttivo

Lo schema interviene sul decreto ministeriale del 7 agosto 2025, il testo che disciplina l'incentivazione degli interventi di piccole dimensioni di efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Le modifiche riguardano quattro blocchi: la ripartizione delle risorse tra beneficiari pubblici e privati, la documentazione energetica da produrre, alcuni requisiti tecnici degli apparecchi e il recupero delle somme in caso di irregolarità. Non cambia, invece, la logica del meccanismo: il contributo copre una quota della spesa ammissibile e viene erogato dal GSE dopo la presentazione della domanda. Per capire quanto pesa oggi il riscaldamento sulla bolletta prima di decidere un intervento conviene partire dai dati di mercato: il prezzo del gas è tornato sopra gli 80 euro al megawattora e il costo della materia prima resta la variabile che condiziona di più i tempi di ritorno di un lavoro.

Documenti: cosa cambia per infissi e schermature

Il punto più tecnico, e insieme il più utile per chi ristruttura, riguarda la documentazione energetica. Oggi l'obbligo di diagnosi energetica e di attestato di prestazione energetica è legato agli interventi su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale pari ad almeno 200 kW. Lo schema supera questa soglia e chiede l'attestato post-intervento anche sulle singole unità immobiliari, indipendentemente dalla variazione della classe energetica. Il chiarimento nasce proprio dai dubbi applicativi su infissi e schermature solari, dove la sostituzione può non spostare la classe dell'edificio ma cambia comunque le prestazioni. Se stai preparando una pratica su una pompa di calore, la guida ai documenti da preparare prima del preventivo resta il riferimento operativo: elenca requisiti dell'edificio, allegati necessari e termine dei 90 giorni.

Biomassa e solare termico: requisiti e abbinamenti

Sul fronte tecnico lo schema elimina, per stufe e termocamini a pellet, termocamini a legna e stufe a legna, la prescrizione espressa di un rendimento termico utile superiore all'85 per cento. Restano gli altri requisiti applicabili, compresi quelli ambientali sulle emissioni. La modifica non riguarda gli apparecchi già installati, ma le regole con cui si valuta l'ammissibilità di un nuovo intervento. Arriva inoltre il solare termico tra gli interventi abbinabili all'isolamento per applicare la percentuale del 55 per cento prevista dalla nota alla tabella 7 dell'Allegato II. Le Regioni hanno chiesto di mantenere la soglia dell'85 per cento sulla biomassa: la richiesta non è vincolante e il testo definitivo può ancora cambiare. Per chi deve sostituire un generatore, la differenza tra un requisito eliminato e uno confermato vale l'ammissibilità della pratica.

Risorse, piccoli Comuni e controlli

La parte economica riguarda soprattutto gli enti locali. Lo schema prevede una riserva di 300 milioni di euro annui per ciascuna delle due categorie di beneficiari, pubblici e privati, sui 900 milioni disponibili ogni anno, e limita al 50 per cento delle risorse della categoria le prenotazioni. Per gli edifici di proprietà dei Comuni fino a 15.000 abitanti il contributo del 100 per cento resta per un solo intervento, il primo; per quelli successivi la quota scende all'80 per cento, con una disposizione transitoria che salvaguarda le richieste già presentate. Per le pubbliche amministrazioni che usano l'accesso diretto compare una soglia di 50.000 euro per il pagamento in unica soluzione, e il GSE potrà recuperare le somme anche dal mandatario all'incasso. Chi sta valutando più fronti può confrontare questi incentivi con le detrazioni per infissi e pompe di calore, che seguono regole diverse e tempi diversi.

  • Verifica il testo vigente: fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale contano le regole del decreto del 7 agosto 2025 e le indicazioni del GSE.
  • Chiedi al tecnico quali documenti servono oggi per il tuo intervento, senza anticipare le novità del correttivo.
  • Raccogli fatture, asseverazioni e attestati in un fascicolo unico, ordinato per data e per tipo di documento.
  • Controlla la potenza dell'impianto di riscaldamento e la presenza di infissi o schermature solari prima di firmare il preventivo.
  • Diffida di chi promette un contributo già calcolato con le regole del correttivo: non sono ancora applicabili.
Mani che inseriscono i documenti dell'intervento in un raccoglitore con etichetta arancione Illustrazione editoriale ravvicinata di due mani che ordinano i documenti di un intervento di riqualificazione energetica in un raccoglitore blu, con calcolatrice e pianta sullo sfondo.

Cosa fare adesso

Nelle more dell'iter, la mossa prudente è mettere in ordine i documenti prima di scegliere l'intervento. Servono il preventivo dettagliato, la descrizione tecnica dell'impianto esistente, i dati catastali dell'unità immobiliare e la documentazione energetica già disponibile. Un raccoglitore dedicato ai documenti dell'interventoLink affiliato aiuta a tenere insieme fatture, asseverazioni e attestati: quando il GSE chiede integrazioni, avere tutto in un unico posto riduce i tempi di risposta. Non è un adempimento previsto dalla norma, ma una abitudine che evita di ricostruire carte sparse tra cantieri e studi tecnici. Prima di presentare la domanda, rileggi il testo vigente pubblicato dal GSE e verifica con il professionista che l'intervento rientri tra quelli ammessi. Se hai già un preventivo, controlla che indichi la norma di riferimento e la data.

Quando rivolgersi a un professionista

La valutazione di ammissibilità, il calcolo della spesa e la documentazione energetica richiedono competenze che non si improvvisano. Rivolgiti a un professionista abilitato quando l'intervento tocca l'impianto di riscaldamento, la canna fumaria o l'involucro dell'edificio, e quando devi produrre una diagnosi energetica o un attestato di prestazione energetica. Fermati se ti viene chiesto di firmare un preventivo senza sopralluogo o senza indicare la norma applicata. Comunica al tecnico il tipo di intervento, la potenza dell'impianto, i dati catastali e i documenti già disponibili: sono le informazioni che servono per capire se la pratica è sostenibile con le regole in vigore. Se l'abitazione è in un condominio, verifica prima quali parti sono comuni e quali di proprietà esclusiva, perché la domanda cambia soggetto e allegati. Tieni una copia digitale dei documenti consegnati e annota le date delle comunicazioni: in caso di integrazione richiesta dal GSE sono le prime cose che servono.

Verifica editoriale

Fonti verificate

  1. Conferenza Unificata, seduta del 22 ottobre 2026: convocazione e ordine del giorno Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Unificata

    Al punto 3 dell'ordine del giorno della seduta del 22 ottobre 2026 figura l'intesa sullo schema di decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di modifica e integrazione del decreto 7 agosto 2025 sul Conto Termico.

  2. Conto Termico 3.0: come funziona e principali novita GSE - Gestore dei Servizi Energetici

    Il Conto Termico 3.0 incentiva interventi di piccole dimensioni di efficienza energetica e prevede l'innalzamento della quota incentivata al 100 per cento della spesa per gli interventi sugli edifici di proprieta dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.

Domande frequenti

Risposte rapide alle domande più comuni.

Il correttivo del Conto Termico 3.0 è già in vigore?

No. L'intesa sancita dalla Conferenza Unificata il 22 ottobre 2026 è un passaggio dell'iter di approvazione e non rende applicabili le nuove regole. Il decreto deve completare i passaggi successivi e le modifiche entrano in vigore soltanto con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Fino a quel momento restano valide le disposizioni del decreto del 7 agosto 2025 e le istruzioni operative del GSE.

Cosa cambia per chi sostituisce gli infissi o installa schermature solari?

Lo schema chiede l'attestato di prestazione energetica post-intervento anche per gli interventi sulle singole unità immobiliari, indipendentemente dalla variazione della classe energetica. Il chiarimento nasce dai dubbi applicativi su infissi e schermature solari, dove la sostituzione può non spostare la classe dell'edificio ma modifica comunque le prestazioni. Resta comunque necessario verificare il testo definitivo e le indicazioni del GSE.

Le stufe a pellet restano incentivabili con il Conto Termico?

Lo schema elimina la prescrizione espressa del rendimento termico utile superiore all'85 per cento per stufe e termocamini a pellet, termocamini a legna e stufe a legna, mentre restano gli altri requisiti applicabili, compresi quelli ambientali sulle emissioni. Le Regioni hanno chiesto di mantenere quella soglia e la richiesta non è vincolante: prima di acquistare un apparecchio conviene verificare i requisiti effettivamente richiesti dal GSE.

Il contributo del 100 per cento per i piccoli Comuni resta?

Lo schema mantiene il contributo del 100 per cento della spesa ammissibile soltanto per il primo intervento sugli edifici di proprietà dei Comuni fino a 15.000 abitanti e da essi utilizzati. Per gli interventi successivi la percentuale scende all'80 per cento. Una disposizione transitoria salvaguarda le richieste presentate prima dell'entrata in vigore del correttivo, comprese quelle tramite prenotazione.

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