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Fuoriuscita volontaria dal Conto Energia: cosa cambia per il fotovoltaico
Il 28/09/2026 il MASE ha pubblicato il decreto attuativo della fuoriuscita volontaria dal Conto Energia, in vigore dal 29/09/2026. La misura riguarda gli impianti fotovoltaici sopra i 20 kW: le manifestazioni di interesse si presentano dopo le regole operative del GSE attese a fine ottobre, l'uscita parte dal 2028 e comporta il rifacimento integrale dell'impianto entro il 2030 con un aumento di producibilità di almeno il 30 per cento. In cambio si riceve un corrispettivo pari al 90 per cento del valore attualizzato degli incentivi residui, pagato in dieci anni.
Scritto da Redazione TrovaPro · Pubblicato il · 12 min di lettura
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Il 28/09/2026 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, il decreto attuativo della fuoriuscita volontaria dal Conto Energia: il provvedimento entra in vigore il 29/09/2026 e interessa gli impianti fotovoltaici che ricevono ancora i premi fissi dei vecchi Conto Energia. Il testo attua l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 21 del 2026 e apre un percorso definito per i titolari degli impianti più grandi, che potranno uscire in anticipo dagli incentivi e rifare l'impianto con tecnologie nuove. Il meccanismo non è però automatico: servirà una manifestazione di interesse al GSE, un eventuale confronto competitivo e un rifacimento integrale con scadenze precise. Qui spieghiamo cosa prevede il decreto attuativo pubblicato dal Ministero, chi può aderire, quanto vale il corrispettivo e cosa fare per arrivare preparati.
Cosa prevede il decreto pubblicato dal MASE
Il decreto attua l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 21 del 2026 e disciplina le modalità di esercizio dell'opzione di fuoriuscita volontaria dai meccanismi di incentivazione del Conto Energia. L'ambito è preciso: la misura riguarda gli impianti fotovoltaici di potenza nominale incentivata superiore a 20 kW ammessi ai vecchi Conto Energia, dal primo disciplinato dal decreto ministeriale del 28 luglio 2005 fino al quarto del 5 maggio 2011, che prevedono tariffe o premi fissi non dipendenti dall'andamento dei prezzi di mercato. Restano quindi fuori, per ora, i piccoli impianti domestici sotto i 20 kW: per loro non cambia nulla. La fuoriuscita è consentita a decorrere dal 1° gennaio 2028 e riguarda un numero di impianti la cui potenza complessiva non superi i 10 GW. Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero, avvenuta il 28 settembre 2026.
Chi può uscire e come funziona il percorso
Il percorso prevede due strade. Accedono direttamente alla fuoriuscita i titolari degli impianti che hanno aderito, entro il 31 maggio 2026, agli schemi di rimodulazione delle tariffe premio previsti dal decreto-legge n. 21 del 2026, comunicando l'adesione al GSE. Gli altri soggetti possono accedere attraverso una procedura competitiva gestita dal GSE, prevista in forma telematica entro il 30 giugno 2027. In entrambi i casi serve prima presentare al GSE una manifestazione di interesse. I tempi sono definiti dal decreto: le regole operative del GSE arrivano entro trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, quindi entro la fine di ottobre 2026; l'avviso pubblico per le manifestazioni di interesse viene emanato entro i dieci giorni successivi; i soggetti interessati hanno poi trenta giorni di tempo per presentare la propria manifestazione. Le regole operative definiranno anche i dettagli di calcolo degli incrementi di potenza e le modalità telematiche di partecipazione.
Quanto vale il corrispettivo e quali obblighi comporta l'uscita
Per chi esce, la legge prevede un corrispettivo pari al 90 per cento del valore attualizzato dei flussi di cassa residui degli incentivi, calcolato dal 1° gennaio 2028 fino alla scadenza del contratto di incentivazione. La stima della produzione attesa si basa sulla media della produzione storica dell'impianto dell'ultimo quinquennio. Il GSE ha già reso noti i parametri tecnico-economici: il tasso di attualizzazione è fissato all'8 per cento e i corrispettivi sono erogati su un orizzonte di dieci anni, con un tasso di interesse del 6 per cento. Gli importi vengono determinati per ciascun impianto: non esistono valori uguali per tutti, ed è proprio per questo che ogni valutazione va fatta sul proprio caso. Chi aderisce si assume però anche obblighi precisi, riassunti nella lista qui sotto.
- Realizzare interventi di rifacimento integrale dell'impianto, a decorrere dal 1° gennaio 2028 ed entro non oltre il 31 dicembre 2030.
- Raggiungere un incremento di potenza che garantisca una producibilità almeno pari al 30 per cento del valore atteso nel periodo residuo, per gli impianti con moduli non collocati a terra o collocati a terra in area agricola.
- Raddoppiare la producibilità rispetto al valore atteso nel periodo residuo per gli impianti diversi da quelli del punto precedente.
- Utilizzare esclusivamente moduli fotovoltaici iscritti al registro previsto dall'articolo 12 del decreto-legge n. 181 del 2023, con i requisiti territoriali e tecnici richiesti.
- Comunicare al GSE l'entrata in esercizio del rifacimento entro novanta giorni dalla registrazione nel sistema Gaudì di Terna.
- Rispettare i termini previsti: in caso contrario il GSE dichiara la decadenza dal diritto di percepire i corrispettivi.
Cosa cambia per i proprietari degli impianti
Per i titolari di un impianto sopra i 20 kW la decisione non è banale. Da una parte c'è un corrispettivo che chiude in anticipo un contratto di incentivazione, dall'altra ci sono l'investimento per rifare l'impianto, i tempi del cantiere tra il 2028 e il 2030 e il rischio di decadenza se i termini non vengono rispettati. Prima di decidere conviene mettere in fila i numeri: la produzione storica dell'impianto, gli incentivi che restano da incassare, i costi del rifacimento e il valore dell'energia che si continuerà a produrre. Per ragionare su dati concreti aiuta anche tenere monitorati produzione e consumi, come spieghiamo nella guida su come misurare i consumi elettrici di casa. Chi ha un impianto sotto i 20 kW non rientra nel perimetro del decreto e non ha nulla da decidere: per questi impianti restano le regole attuali.
Cosa cambia per installatori e professionisti
Il decreto apre un mercato di lavoro significativo per gli installatori e per le imprese del fotovoltaico. Nei prossimi anni gli impianti che aderiranno dovranno essere smontati e ricostruiti integralmente, con moduli nuovi conformi ai requisiti richiesti e potenze superiori a quelle attuali: un cantiere complesso, che richiede competenze tecniche, coordinamento con il GSE e gestione accurata delle pratiche. I professionisti dovranno accompagnare i clienti in ogni fase: verifica della convenzione, valutazione tecnico-economica, presentazione della manifestazione di interesse, realizzazione delle opere e comunicazione dell'entrata in esercizio entro i novanta giorni previsti. Il periodo 2028-2030 concentrerà presumibilmente la maggior parte dei cantieri, ma progettazione e accordi vanno preparati con anticipo, perché le tempistiche dipendono anche dalla procedura competitiva e dalle regole operative in arrivo.
Cosa fare adesso, passo per passo
Chi ha un impianto potenzialmente interessato può iniziare a muoversi subito, senza attendere l'avviso pubblico. Primo passo: verificare la potenza incentivata e il contratto in essere con il GSE, controllando la convenzione e le comunicazioni ricevute negli anni. Secondo: raccogliere e archiviare la documentazione tecnica e amministrativa dell'impianto, comprese le letture e i dati di produzione degli ultimi anni. Per tenere tutto in ordine può aiutare un organizer per documenti e preventiviLink affiliato: una cartellina con divisori per raccogliere convenzione, dati di produzione e preventivi. Terzo: farsi fare una valutazione preliminare da un installatore qualificato su tempi e costi del rifacimento integrale. Quarto: seguire le pubblicazioni ufficiali del GSE, che definiranno moduli ammessi, modalità e scadenze di dettaglio. In questa fase nessuno può calcolare al posto del GSE l'importo esatto del corrispettivo: diffida di chi promette cifre precise senza i dati ufficiali di produzione. Chi valuta anche altri interventi di efficienza può guardare agli strumenti già operativi, come il Conto Termico 3.0 per la pompa di calore o le detrazioni per gli interventi di efficientamento. In ogni caso, le decisioni vanno prese quando saranno disponibili le regole operative e una valutazione tecnica del proprio impianto.
- Controlla la potenza incentivata dell'impianto e verifica se supera la soglia dei 20 kW prevista dal decreto.
- Recupera la convenzione con il GSE, le comunicazioni ricevute e i dati di produzione degli ultimi anni.
- Archivia in un unico posto fatture degli incentivi, preventivi e documenti tecnici dell'impianto.
- Chiedi a un installatore qualificato una prima stima di tempi e costi del rifacimento integrale.
- Segui le pubblicazioni ufficiali del GSE per l'uscita delle regole operative e dell'avviso pubblico.
- Diffida degli importi garantiti o delle corsie preferenziali: i valori li calcola il GSE, impianto per impianto.
Verifica editoriale
Fonti verificate
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28 settembre 2026 — Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 10 agosto 2026 recante modalità di attuazione dell'opzione di fuoriuscita volontaria dai meccanismi di incentivazione in Conto Energia
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)
La pagina ufficiale del Ministero conferma la pubblicazione, in data 28 settembre 2026, del decreto del 10 agosto 2026 che attua l'opzione di fuoriuscita volontaria dai meccanismi di incentivazione in Conto Energia ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 21 del 2026.
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Decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 — testo vigente (articolo 2)
Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Il testo normativo vigente prevede l'opzione di fuoriuscita dal Conto Energia per gli impianti sopra i 20 kW: corrispettivo pari al 90 per cento del valore attualizzato dei flussi di cassa residui dal 1° gennaio 2028, produzione stimata come media dell'ultimo quinquennio, adesione comunicata al GSE entro il 31 maggio 2026 per gli schemi di rimodulazione e procedura competitiva telematica entro il 30 giugno 2027.
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Phase out Conto Energia: definiti i parametri per la valorizzazione economica e chiarimenti operativi
Gestore dei Servizi Energetici (GSE)
La pagina del GSE fissa i parametri tecnico-economici della fuoriuscita anticipata: stima della produzione attesa come media del periodo 2021-2025, tasso di attualizzazione dell'8 per cento dei flussi di cassa residui e corrispettivi erogati su un orizzonte di dieci anni con tasso di interesse del 6 per cento.
Domande frequenti
Risposte rapide alle domande più comuni.
Quali impianti fotovoltaici riguarda la fuoriuscita volontaria dal Conto Energia?
La misura riguarda gli impianti fotovoltaici di potenza nominale incentivata superiore a 20 kW ammessi ai vecchi meccanismi del Conto Energia, dal primo al quarto, con tariffe o premi fissi non dipendenti dai prezzi di mercato. I piccoli impianti domestici sotto i 20 kW non sono interessati dal provvedimento: per loro le regole restano quelle attuali.
Quando e come si presenta la domanda per uscire dal Conto Energia?
Il decreto prevede una manifestazione di interesse al GSE entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione delle regole operative, attese entro la fine di ottobre 2026. Chi ha già aderito agli schemi di rimodulazione ha l'accesso diretto; gli altri passano da una procedura competitiva prevista entro il 30 giugno 2027. Le modalità di dettaglio arriveranno con le regole operative e con l'avviso pubblico del GSE.
Quanto vale il corrispettivo per la fuoriuscita dal Conto Energia?
Il corrispettivo è pari al 90 per cento del valore attualizzato degli incentivi residui, calcolato dal GSE per ciascun impianto sulla base della produzione storica media dell'ultimo quinquennio. Il pagamento avviene in dieci anni, con un tasso di interesse del 6 per cento, e il tasso di attualizzazione applicato è dell'8 per cento. Non esistono importi uguali per tutti: il valore dipende dai dati del singolo impianto.
Cosa succede se dopo l'uscita non si rispettano gli obblighi?
Chi aderisce deve rifare integralmente l'impianto tra il 2028 e il 31 dicembre 2030, garantire gli incrementi di producibilità richiesti e utilizzare moduli conformi al registro previsto dalla legge. Va inoltre comunicata al GSE l'entrata in esercizio entro novanta giorni dalla registrazione. In caso di mancato rispetto dei termini, il GSE dichiara la decadenza dal diritto di percepire i corrispettivi.
Prossimi passi
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